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La presente Costituzione formulata come proposta da Don Dario Ciani, è stata presentata all’Ordinario Diocesano nel maggio 1973, prima di aver interpellato i membri e aver preso ogni altra decisione in merito.
     L’Ordinario Diocesano l’ha approvata nei principi fondamentali.
     Il 25 Novembre 1973 la presente Costituzione è stata approvata e sottoscritta dall’Assemblea Generale dei membri effettivi e aspiranti.

Costituzione
della Libera Associazione
Comunità di Bussecchio

“Quando due o tre sono riuniti nel mio nome
io sono in mezzo a loro”.

La Comunità di Bussecchio nasce e si sviluppa dal riunirsi delle persone secondo il precetto evangelico “ut unum sint”, in conformità alla legge della solidarietà universale (“dacci oggi il nostro pane quotidiano”) che liberamente e coscientemente hanno scelto e sceglieranno di vivere sobriamente secondo le vere esigenze umane.

“Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.

Beati i miti,
perché erediteranno la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”

Matteo 5,1-12

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Art. 1

All’interno della Comunità Parrocchiale S. Maria Lauretana in Bussecchio - Forlì - e come sua espressione viene costituita una “LIBERA ASSOCIAZIONE DI POPOLO” in adempimento al comandamento evangelico “ut unum sint” ed in conformità alla legge della solidarietà universale.

Art. 2

Questa libera associazione di popolo che attualmente è denominata “COMUNITA’ di BUSSECCHIO” trova la sua espressione ecclesiale nella Parrocchia e come tale trova nell’Ordinario Diocesano e nei Sacerdoti, suoi coadiutori nel ministero, garanzia, magistero e guida.

L’Ordine Diocesano e i Sacerdoti sono tenuti a riconoscere e garantire che l’associazione nei suoi membri professi apertamente la fede e la morale secondo gli insegnamenti e la disciplina della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana.

La Comunità di Bussecchio è allo stesso tempo “libera associazione civile” a norma degli articoli 36. 37. 38 del Codice Civile italiano.

Art. 3

La COMUNITA’ di BUSSECCHIO, pur con principi propri che derivano solo dalla fedeltà al Vangelo come “codice del vivere” (1) e dalla sua particolare forma di testimonianza cristiana che si è andata e va delineandosi in questi anni di storia, non è un’entità a sé stante, isolata e separata, ma vive nel popolo, con il popolo, per il popolo ed è per questo disponibile ad assumere, secondo le proprie possibilità, come propri tutti i bisogni che incontra, primo fra tutti quello di fare maturare nei credenti e negli uomini di buona volontà la coscienza di essere il “popolo di Dio”.

In primo luogo, vivendo in un contesto parrocchiale, la COMUNITA’ di BUSSECCHIO assume come suo compito l’impegno di favorire e incrementare quelle forme di evangelizzazione e di catechesi ritenute particolarmente idonee per la formazione e la vita cristiana delle famiglie, ivi compresa l’iniziazione e la progressiva educazione di tutti i bambini e i ragazzi che, mediante la scelta dei genitori, ne fanno richiesta.

Questa educazione si esprime in varie forme, dove nessuna di queste è essenziale, ma solo un modo per manifestare la propria testimonianza.

La Comunità di Bussecchio nel suo complesso e nei suoi membri sceglie di mantenere fede all’impegno dell’educazione solo come servizio e come tale ha per criteri fondamentali:

- la risposta al bisogno più urgente della Comunità; essendo questa la prima manifestazione di giustizia;

- la fedeltà alla vocazione di ogni persona che presta il suo servizio;

- il mandato dell’autorità competente in ogni specifica situazione.

Per quanto contemplato nel presente articolo la COMUNITA’ di BUSSECCHIO segue in tutto le direttive dell’Ordinario Diocesano e dei Sacerdoti suoi coadiutori nel ministero in questa porzione della Chiesa locale.

(1) v. Paolo VI - Viaggio in Palestina

Art. 4

Come “LIBERA ASSOCIAZIONE CIVILE” la Comunità di Bussecchio è in tutto regolata dagli articoli 36. 37. 38 del Codice Civile Italiano.

art. 36 C.C.I.
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la direzione e la presidenza.

art. 37 C.C.I.
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune degli associati. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

art. 38 C.C.I.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Art. 5

Sono membri dell’Associazione Sacerdoti, Religiosi e Religiose, Laici sposati e celibi, che liberamente e secondo la propria vocazione e le proprie caratteristiche abbiano scelto di vivere o sotto fprma di comunità o sotto qualsiasi altra forma sociale od ecclesiale, ma tutti fraternizzati solidamente fra loro o che semplicemente aspirino alla fraternità evangelica come realizzazione della propria vita.

Fermo restando il nucleo originario di coloro che alla data dell’approvazione possono sottoscrivere il presente atto costitutivo, in armonia con tutto il cammino fino ad oggi percorso, senza gravi contrasti familiari o nel caso di minorenni (oltre il 18° anno di età) dietro presentazione del consenso del genitore o di chi ne fa le veci, i nuovi membri che in futuro vorranno aggiungersi dovranno:

- aver compiuto i ventun anno;

- aver compiuto i diciotto anni (col consenso dei genitori o di chi ne fa le veci);

- essere cattolici professanti apertamente la fede e la morale secondo gli insegnamenti e la disciplina della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana;

- essere disposti ad assumere come propria scelta di vita il comandamento evangelico in conformità alla legge della solidarietà universale;

- aver presentato la domanda di ammissione almeno un anno prima di essere accolti come membri effettivi;

- essere stati giudicati idonei dalla Presidenza durante il periodo fissato per il noviziato.

Art. 6

l membri effettivi dell’Associazione sono tenuti a vivere, nel modo più assoluto possibile, l’amore fraterno in eroica applicazione della loro fede; vivono insieme in solidale fraternità cristiana al fine di dedicarsi ad opere di bene a sollievo materiale e ad elevazione spirituale dell’umanità.

Vivere la fraternità nella vita quotidiana principalmente si esprime così:

- il ricercare il più possibile che le varie occupazioni delle persone non siano di ostacolo ad una vita sempre più comune;

- il ricercare forme di lavoro comune convenienti, (oltre agli impegni che i singoli possono già avere e agli obblighi che sono di tutti) che esprimano il nuovo rapporto fra il lavoro come espressione della personalità di chi lavora e il lavoro come risposta ai bisogni della vita;

- il ricercare forme di vita che manifestino la comune volontà di condividere ogni situazione umana di emarginazione.

Art. 7

Ogni membro si impegna in modo particolare, in misura della propria fede e liberamente ad assumere all’interno della COMUNITA’ di BUSSECCHIO una delle seguenti forme di espressione:

1. A rinunciare a tutti i beni e diritti a contenuto economico spettantigli all’atto di farsi fratello e a quelli che riceverà a qualsiasi titolo in seguito; beni e diritti dei quali possa liberamente e personalmente disporre in coscienza secondo la morale cattolica.

A versare come contributi associativi al fondo comune dell’associazione tutti i compensi, retribuzioni, gratifiche, premi e somme spettantigli da forme di lavoro comune o che riceva a qualsiasi titolo dalle aziende, scuole o imprese nelle quali esplichi le sue attività di lavoro.

2. A versare come contributi associativi al fondo comune annualmente o mensilmente l’eccedente al proprio fabbisogno personale o familiare.

3. A versare come contributi associativi al fondo comune annualmente o mensilmente una quota libera in proporzione delle proprie sostanze.

4. A prestare la sua attività senza alcun compenso economico nelle iniziative interne dell’Associazione, nell’assistenza familiare e nell’educazione dei minorenni, nell’espletamento degli uffici e delle cariche sociali o nel compimento di tutte quelle opere di bene che l’Associazione si propone di assolvere.

5. A prendere parte attiva a tutte quelle iniziative o opere di bene che l’associazione dovunque e comunque promuove in favore dell’umanità.

N. B. Il presente articolo dovrà sempre essere sottoscritto per comma.

Art. 8

L’Associazione non può avere la proprietà di beni.

Può acquistare o possedere viveri, effetti personali e attrezzature strettamente necessarie alla vita intima dei singoli e delle famiglie.

Questi beni, in caso di scioglimento dell’Associazione, diventano proprietà dei singoli o delle famiglie a cui ne era deputato l’uso.

Qualora, per cause di forza maggiore, l’Associazione venisse a possedere beni di altra natura, dei quali avesse la libera disponibilità, in caso di scioglimento saranno destinati dall’Ordinario Diocesano a qualche Istituto o Ente che abbia la cura e la tutela di invalidi psichici o di senza-famiglia, dopo aver provveduto ad assolvere ogni impegno nel confronto di terzi.

Art. 9

L’Associazione provvede con tutti i contributi dei soci, di cui all’art. 7:

- Al sostentamento totale, secondo le vere esigenze umane dei suoi componenti di cui al comma 1° dello stesso articolo o che comunque siano a totale carico dell’Associazione.

- Al sostentamento parziale di tutti gli altri componenti con contributi mensili o annuali, con contributi eccezionali.

- Allo svolgimento delle attività dirette a raggiungere il fine sociale.

Tutti i membri come singoli, come famiglie, come Associazione, devono vivere sobriamente secondo le vere esigenze umane nello spirito dei consigli evangelici e in particolare del discorso della “Montagna”. (1)

Per quanto riguarda i componenti di cui l’Associazione deve provvedere al sostentamento totale, la conduzione e ogni decisione è rimandata alla presidenza, coadiuvata dall’assemblea dei capi-famiglia o equiparati.

Per quanto riguarda ogni altro contributo mensile, annuale o eccezionale da dare o da sospendere, la presidenza è tenuta a convocare tutti i membri effettivi in assemblea decisionale straordinaria.

(1) Matteo 5,1-12

Art. 10

L’Associazione può accogliere minorenni d’ambo i sessi dalla nascita ai vent’anni qualora esista la famiglia o il gruppo familiare disposto o in grado di accoglierli, di amarli e di curarli come propri figli e che risultino essere moralmente e materialmente in stato di abbandono anche temporaneo.

La responsabilità dei minori accolti rimane in ogni caso della intera Associazione, che ne affida la vigilanza alla presidenza. L’Associazione può accogliere anche maggiorenni che risultino essere anche solo temporaneamente in stato di abbandono morale e materiale, affidandoli per le occupazioni più idonee a qualche famiglia o persona di sua fiducia e collocandoli provvisoriamente nelle case o negli appartamenti reperibili a tale uso.

La presidenza può rinnovare o revocare l’ospitalità qualora permangano o decadano le necessità per cui era stata stabilita l’accettazione. Gli interessati maggiorenni o minorenni per il tempo in cui è fissata l’ospitalità non possono avvalere diritti né nei confronti dell’Associazione, né di chi la rappresenta.

Al termine del periodo fissato per l’ospitalità, nel caso che questa non venga rinnovata, gli interessati, se giudicati idonei dalla presidenza, secondo le norme generali per l’accettazione entrano nell’Associazione come membri effettivi, mentre se sono giudicati non idonei sono tenuti a lasciare ipso-facto l’Associazione, senza nulla dover dare e nulla dover avere, se non l’aiuto fraterno che l’Associazione può liberamente offrire per una loro sistemazione altrove.

Art. 11

L’Associazione può accogliere e ospitare anche solo per qualche ora al giorno minorenni e maggiorenni che intendano, nella forma a loro propria, collaborare nella vita e nei fini dell’Associazione, minorenni e maggiorenni invalidi psico-fisici per una loro educazione o formazione, provvedendo, udito il parere di una equipe psico-medico-pedagogica, ad inserirli nelle attività di studio e di lavoro giudicate idonee al loro recupero personale e sociale.

Tutto deve svolgersi in pieno accordo con i genitori o con chi ne fa le veci.

Per le ore o il tempo di permanenza nell’ambito delle attività o iniziative promosse dall’Associazione ogni individuo si ritiene inserito in essa ed in tutto è regolata la sua presenza dalle norme generali dell’Associazione.

Art. 12

Le attività di studio e di lavoro per i minorenni delle famiglie appartenenti o non all’Associazione hanno solo carattere educativo e formativo o anche solo occupazionale e avranno luogo nei tempi e ne i modi giudicati opportuni e in pieno accordo con quanto contemplato dalle leggi vigenti in materia, fermo restando l’impegno dell’Associazione a promuovere e favorire in ogni campo una normativa più adeguata ai diritti e ai veri bisogni delle persone.

Da eventuale inserimento in attività lavorative produttive per il bene comune, dietro consenso esplicito del genitore o di chi ne fa le veci, l’individuo o chi per esso non potrà avvalere diritti di alcun genere, se non nel caso in cui l’Associazione abbia assunto l’impegno del sostentamento totale o parziale, nel qual caso entreranno in vigore a tutti gli effetti le norme generali.

Art. 13

La Presidenza può dimettere dall’Associazione quei membri che non adempiono gli impegni e le obbligazioni derivanti dalla loro appartenenza all’Associazione.

Ogni Provvedimento di esclusione dovrà essere sottoscritto all’unanimità dall’Assemblea dei Capi-famiglia.

Ogni membro può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento senza essere tenuto a motivare la propria determinazione.

Il Presidente ne prende atto e cerca di mettersi d’accordo con gli interessati sulle modalità da seguire per favorirne l’uscita.

I membri che intendono dimettersi devono avvisare il presidente in tempo utile, affinché non rimangano improvvisamente scoperte mansioni che erano ad essi affidate.

Gli esclusi e i dimissionari non possono avanzare alcuna pretesa di carattere economico nei confronti dell’Associazione.

Art. 14

Sono organi costituzionali:

- IL PRESBITERIO

- L’ASSEMBLEA GENERALE DEI MEMBRI EFFETTIVI

- IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- IL CONSIGLIO DEI CAPI FAMIGLIA E EQUIPARATI

- L’ECONOMATO

- L’ASSEMBLEA DEI MINORENNI CHE NON SONO MEMBRI EFFETTIVI

Art. 15

IL PRESBITERIO

E’ facoltà e compito dell’Ordinario Diocesano costituire il presbiterio da preporre a servizio della Comunità, comunque si suggeriscono questi criteri per la sua costituzione:

- quello che per tutti i membri dell’Associazione è libera scelta, per i componenti il presbiterio dovrebbe essere esplicito carisma;

- i sacerdoti possono essere chiamati a svolgere compiti e uffici diversi o all’interno della stessa Associazione o nei rapporti fra Associazione e altre forme di vita sociale ed ecclesiale, ma al di sopra degli uffici e delle funzioni deve essere manifesta la loro unione in solidale fraternità;

- nel caso che alla vita della Comunità in tutte le sue forme sia preposto un solo sacerdote questi è tenuto a rispondere in tutto il suo operato e direttamente all’Ordinario;

- ai sacerdoti non possono essere affidate cariche sociali;

- i sacerdoti possono essere invitati dalla Presidenza a intervenire d’autorità nei casi dubbi e possono altresì intervenire nei confronti della presidenza in tutti i casi contrari alla fede e alla morale e alla disciplina della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana.

Art. 16

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI MEMBRI EFFETTIVI

- è l’organo deliberativo supremo dell’Associazione;

- le sue decisioni per l’attuazione della presente costituzione vengono formulate in “regolamenti generali”;

- è composta da tutti i membri effettivi d’ambo i sessi ed è presieduta e convocata dal presidente secondo le norme stabilite dai regolamenti generali.

- il presidente nomina il segretario, il quale redige, conserva i verbali e pubblica le decisioni ed i “regolamenti generali”.

Art. 17

LA PRESIDENZA

è il massimo organo esecutivo, direttivo ed è composta da un presidente e da due vice-presidenti.

E’ retta dal presidente, mentre i vice-presidenti gli sono collaboratori in tutte quelle mansioni che egli riterrà di affidare loro, congiuntamente e separatamente, fino anche a sostituirlo in caso di impedimento o di sua assenza, ma con facoltà limitate alle sue personali direttive.

Il presidente è il legale rappresentante della Associazione in giudizio avanti a tutti gli organi dello Stato e della Chiesa.

L’Assemblea può negare alla presidenza il parere favorevole nei soli casi nei quali il provvedimento del presidente fosse anticostituzionale quanto al modo e quanto alle sue motivazioni.

Art. 18

IL CONSIGLIO DEl CAPI FAMIGLIA ED EQUIPARATI

è formato da tutti i membri effettivi che nelle singole famiglie rivestono il compito di capo-famiglia e da tutti i membri effettivi responsabili di gruppi familiari, di gruppi associativi e da tutti quei membri che siano invitati dalla Presidenza ad assumere questa responsabilità collegiale.

Il Consiglio dei Capi famiglia può essere convocato dal Presbiterio e dalla Presidenza tutte le volte che non è possibile o opportuno convocare l’assemblea generale.

Art. 19

L’ECONOMATO

ha l’amministrazione generale dell’Associazione.

E’ costituito da un consiglio di non meno di tre membri, uno dei quali, chiamato economo, lo presiede.

L’economo e i consiglieri sono scelti dall’Assemblea con votazione.

l poteri dell’Economato sono stabiliti dai “regolamenti generali” e in casi straordinari dalle delibere assembleari.

La firma sociale spetta all’economo con controfirma del presidente o su delega scritta del presidente stesso.

Art. 20

L’ASSEMBLEA DEl MINORENNI CHE NON SONO MEMBRI EFFETTIVI

è formata da tutti i minorenni dai 12 ai 18 anni d’ambo i sessi, di famiglie appartenenti o non all’Associazione che abbiano però col consenso del genitore o di chi ne fa le veci presentato almeno da un anno domanda di iscrizione all’Associazione come “minorenni aspiranti”.

Ogni Assemblea dei minorenni deve essere convocata sotto la responsabilità di un membro effettivo che, come Presidente dell’Assemblea ha funzioni di coordinatore e di corresponsabile nelle decisioni.

Ogni Assemblea deve essere convocata con un ordine del giorno che specifichi anche l’età dei minorenni che vi partecipano.

L’Assemblea dei minorenni nomina tra i suoi componenti minorenni rappresentanti permanenti presso i vari organi e uffici della Associazione.

L’Assemblea dei minorenni può essere convocata a prendere parte alle sedute dell’Assemblea generale dei membri effettivi caso per caso o per determinati punti dell’ordine del giorno.

Art. 21

L’Associazione esprime la sua volontà ed esercita poteri attraverso le elezioni, le votazioni e le nomine.

Socialmente l’Associazione è organizzata sotto forma di democrazia diretta.

Il voto è segreto e obbligatorio.

Per ragioni di forza maggiore è ammesso il voto per delega, in conformità dei “regolamenti generali” e solo attraverso membri efettivi.

Nelle elezioni e nelle votazioni la maggioranza è della metà più uno degli aventi diritto al voto, salvo i casi in cui i “regolamenti generali” dispongano l’unanimità o la maggioranza dei due terzi.

Tutte le cariche menzionate nella presente costituzione hanno la durata di un anno e tutti i membri sono rieleggibili.

Art. 22

Tutti i membri sono eleggibili.

L’assunzione delle cariche e degli uffici assegnati per elezione, salvo·i1 caso di impedimento grave o di incompatibilità con quanto previsto dalla presente costituzione e dai regolamenti generali, è obbligatoria.

La revoca degli uffici e dalle cariche può essere stabilita dall’Assemblea Generale con votazione segreta e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 23

I compiti e le prerogative degli organi costituzionali non regolati dalla presente costituzione verranno stabiliti dall’Assemblea con appositi “regolamenti generali”.

Gli organi costituzionali, elencati all’art. 14, possono proporre all’Assemblea la formazione di nuovi organi o uffici oppure chiedere di poter delegare a singole persone, sempre però sotto la propria responsabilità, mansioni particolari.

Art. 24

Oltre quanto disposto dagli articoli 7. 10. 12 tutti i membri minorenni e maggiorenni possono essere chiamati a partecipare ai lavori di massa, che possono essere generali o di gruppo.

Questi lavori sono diretti a compiere opere alle quali possono prendere parte tutti i membri, insieme, nello stesso orario, in un unico luogo e in una attività di comune natura per tutti i presenti.

Devono essere lavori manuali economicamente convenienti, quindi remunerativi. Devono essere usate in ausilio le attrezzature meccaniche che risultino tecnicamente necessarie per la buona riuscita dei lavori stessi.

I lavori di massa hanno la durata massima di due ore salvo casi eccezionali.

Dai lavori di massa i membri effettivi e gli aspiranti non possono sottrarsi se non per grave necessità o impedimento.

Art. 25

Tutti i membri maggiorenni e minorenni d’ambo i sessi devono partecipare ai corsi di cultura, di istruzione e di specializzazione stabiliti e organizzati dalla presidenza.

Questi corsi di formazione spirituale e professionale di tutti i componenti devono essere necessariamente aderenti, vantaggiosi e adeguati alla loro missione cristiana e specificatamente in ordine ai fini sociali dell’Associazione.

l corsi suddetti possono essere riservati ai soli membri o aperti a tutti.

Art. 26

Tutti i membri effettivi devono firmare per accettazione e conoscenza la presente costituzione.

L’accettazione e la conoscenza della costituzione riguardano la forma e lo spirito della stessa nel suo complesso e nei singoli articoli.

Art. 27

La COMUNITA’ di BUSSECCHIO, LIBERA ASSOCIAZIONE DI POPOLO non permette che si facciano “liti” fra i suoi componenti.

In qualsiasi caso di controversia i singoli, gli organi, gli uffici e l’associazione stessa prima di adire agli organi giudiziari dello Stato devono interpellare l’Autorità Ecclesiastica.

Art. 28

Per quanto non contemplato nella presente costituzione l’Assemblea generale formulerà appositi “regolamenti generali”.

Un regolamento generale può essere trasformato in articolo costituzionale e inserito come tale nella medesima qualora ne sia stata sperimentata la validità.

La presente costituzione può essere revisionata se ne fanno richiesta i tre quarti dei membri effettivi.

La proposta di revisione deve essere discussa e votata in apposita assembla generale straordinaria.

Per l’approvazione è richiesta la maggioranza dei nove decimi degli aventi diritto al voto.

Questa votazione è fatta a viva voce, seduta stante.

I membri effettivi dissenzienti dalla revisione in oggetto sono moralmente liberi di recedere.

 

FORLI’, 25 Novembre 1973

 

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